Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66).

      1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «in una strada» sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;

          b) all'articolo 1-bis, primo comma, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.